Ausili e protesi
Gli ausili e le protesi sono strumenti per migliorare o accrescere la propria autonomia, e possono essere d'aiuto per chi assiste una persona con disabilità; sono, di fatto, degli strumenti più o meno tecnologici di particolare utilità per compensare le difficoltà dovute ad una o più disabilità.
Chi ne ha diritto
Hanno diritto agli ausili e alle prestazioni protesiche a carico del Servizio Nazionale Nazionale:
- invalidi civili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 33%
- i minori di 18 anni che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione
- privi di vista: coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
- i sordi: coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima del linguaggio parlato
- le persone in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che sono nella condizione di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
- le persone che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica dell'azienda ASL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo
- i laringectomizzati
- i tracheotomizzati
- gli ile-colostomizzati
- gli urostomizzati
- i portatori di catetere permanente
- gli affetti da incontinenza stabilizzata
- gli affetti da patologia grave che li obbliga all'allettamento
- le persone amputate da un arto
- le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o entrambe le mammelle o della singola ghiandola mammaria
- le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia
- le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio
- le persone ricoverate in una struttura accreditata pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo.
Contestualmente alla fornitura deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
Ausili e protesi: la detraibilità delle spese:
E' prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili.
Tra gli ausili detraibili rientrano:
- le carrozzine per disabili;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 250.000 prevista per le spese sanitarie.
Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:
prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
- i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.