CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
Diritti dei soggetti portatori di handicap

La Legge 5 febbraio 1992, numero 104 Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, numero 39, sancisce i principi dell'integrazione scolastica negli articoli dal 12 al 16 e opera abrogazioni di norme che ancora prevedevano scuole differenziali con l'articolo 43. L'articolo 12 stabilisce che, agli alunni in situazione di handicap, è garantito il diritto all'educazione all'istruzione negli asili nido e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nell'università. La finalità dell'integrazione è lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno in situazione di handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Nessuna menomazione o disabilità può costituire causa di esclusione dalla frequenza scolastica e dell'esercizio del diritto all'educazione.

Le fasi dell'integrazione sono così descritte
  • Individuazione dell'alunno in situazione di handicap a opera di uno specialista della ASL diagnosi clinica.
  • Descrizione analitica della compromissione funzionale e dello stato psicofisico, a opera di un gruppo interdisciplinare di operatori scolastici e sanitari diagnosi funzionale.
  • Specificazione delle capacità e potenzialità dell'alunno, a opera del gruppo interdisciplinare integrato dai genitori, dopo un periodo d'osservazione profilo dinamico funzionale.
  • Individuazione degli obiettivi educativi e delle modalità di raggiungimento, a opera del gruppo interdisciplinare integrato dai genitori piano educativo individualizzato.

Il piano educativo individualizzato non è il percorso didattico, ma è il progetto di vita scolastica ed extrascolastica dell'alunno. Esso è parte del più complessivo progetto di vita che deve essere predisposto per la persona disabile. La legge quadro per i servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, numero 328 Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, numero 265, numero 186 prevede, infatti, che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale nel quale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Tutti i documenti dell'integrazione sono aggiornati durante la carriera scolastica dell'alunno, a seguito di verifiche congiunte effettuate con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

L'articolo 13 della L. 104/1992 prevede che l'integrazione scolastica sia assicurata tramite la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari, sociali, culturali, ricreativi, sportivi, e di altre attività presenti sul territorio, gestite da enti pubblici o privati. Strumento di tale coordinamento è un Accordo di programma che organi scolastici, enti locali e ASL devono stipulare. Lo stesso articolo prevede che Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

 

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