CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
Diritti del lavoratore

L’articolo 33 della legge 104 92, prevede che coloro che devono assistere un figlio o un parente con handicap grave, e gli stessi lavoratori portatori di handicap, possono assentarsi dal lavoro per determinati periodi senza la riduzione dello stipendio.

Agevolazioni Lavorative

Le agevolazioni ex articolo 33 Legge numero 104 92 per i lavoratori disabiliI lavoratori con accertamento handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero104 92 hanno diritto di richiedere tre giorni di permesso retribuito al mese.

In particolare per gli assicurati INPS - il lavoratore può beneficiare alternativamente dei permessi ad ore o a giorni e il tipo di permesso può essere cambiato da un mese all'altro, modificando la domanda precedentemente presentata. Il lavoratore può usufruire dei permessi concessi a titolo personale ma non per assistere un familiare disabile grave. per gli assicurati INPDAP  il lavoratore può scegliere di fruire nello stesso mese o di permessi orari o giornalieri. Se sceglie di fruire dei tre giorni, il dipendente può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo di diciotto ore mensili. per gli assicurati MINISTERO DEL TESORO - il lavoratore può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito fino a diciotto ore mensili o di tre giorni al mese di permesso.

Le agevolazioni ex articolo 33 Legge numero 104 92 per i genitori, parenti o affini

I genitori naturali la madre lavoratrice o in alternativa il padre, adottivi e affidatari di un minore con accertamento handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero 104 92 possono accedere ad una serie di permessi lavorativi retribuiti e coperti da contributi figurativi; sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Non rientrano in tali benefici le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio, né è possibile accedervi se il minore è ricoverato in strutture a ciclo residenziale. Fino al compimento del terzo anno di età, i genitori naturali, adottivi e affidatari hanno diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla Legge di tutela della maternità o in alternativa possono chiedere due ore di permesso giornaliero. Oltre il terzo anno di età, i genitori naturali, adottivi e affidatari possono chiedere tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in modo continuativo. Questo beneficio può essere richiesto anche da parenti e affini entro il terzo grado, semprechè l'assistenza sia prestata in modo continuativo ed esclusivo la continuità consiste nell'assistenza per le necessità quotidiane e l'esclusività presuppone che il lavoratore richiedente sia l'unico soggetto che presta assistenza. Al compimento della maggiore età, i genitori naturali e adottivi possono chiedere i tre giorni di permesso mensile, mentre per gli affidatari tale beneficio non può essere più richiesto. I parenti e gli affini entro il terzo grado possono continuare ad usufruire dei tre giorni di permesso se l'assistenza è continuativa ed esclusiva.

I congedi retribuiti

Sono congedi dal lavoro della durata massima di due anni, retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultimo stipendio e coperti da contribuzione figurativa. Vengono concessi ai genitori anche adottivi di persone con accertamento handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero 104 92 e non ricoverate in Istituto. Spettano alternativamente ad uno dei genitori o, nel caso della loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi. Tali congedi non sono cumulabili con i permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104 92 e non sono concessi ad altri parenti o affini, la moglie della persona disabile, né possono essere concessi a lavoratori diversi dai genitori nel caso in cui questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all'assistenza.

Lavoro notturno

Il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico una persona con accertamento handicap ai sensi della Legge numero 104 92 non è obbligato a prestare lavoro notturno. Per tale beneficio non è necessario che la persona disabile sia in situazione di gravità. Scelta della sede di lavoro, trasferimenti e avvicinamentiIl lavoratore con accertamento handicap in situazione di gravità o un parente o affine hanno diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, né possono essere trasferiti senza il suo consenso. Per i parenti e gli affini, il beneficio può essere concesso se la persona disabile è convivente e l'assistenza viene prestata in modo continuativo. Il beneficio non viene invece concesso se c'è un altro familiare che presta assistenza continuativa al medesimo congiunto disabile. Contributi figurativi per il prepensionamento delle persone disabili Ai lavoratori sordomuti o con invalidità civile oltre il 74% sono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e permette al lavoratore invalido o sordomuto di andare in pensione con cinque anni di anticipo.

Facilitazioni per i concorsi pubblici

La persona con accertamento handicap ai sensi della Legge numero 104 92 può sostenere la prova di esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso di ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente indispensabili, in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni, il candidato specifica l'ausilio necessario e i tempi aggiuntivi.

Priorità assegnazione sede di lavoro

La persona con accertamento handicap ai sensi della Legge numero 104 92 o con invalidità civile superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima , seconda e terza della tabella A annessa alla Legge numero 648 50, assunta presso gli enti pubblici, ha diritto alla priorità nell'assegnazione della sede di lavoro e ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

 

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