La legge 12 3 1999, numero 68 recante: Norme per il diritto al lavoro dei disabili, la cui gestione si è operativamente avviata all’inizio del corrente anno, interviene dopo un lungo lasso di tempo in cui si è scontata una complessivainadeguatezza delle politiche, dei servizi e degli strumenti normativa ed operativi, con la conseguenza di lasciare inappagati molti dei bisogni delle persone disabili. La normativa introdotta dalla legge 68 rappresenta una profonda innovazione nel settore della integrazione lavorativa dei disabili, introducendo una disciplina ispirata al concetto di collocamento mirato, cioè individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, ed affiancando agli strumenti che impongono un obbligo quote di riserva sulle assunzioni la previsione di misure di incentivazione per le imprese. In questo contesto, si assiste da un lato ad una riduzione percentuale della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro, per le imprese di maggiori dimensioni e dall’altro ad una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, ricomprendendo anche quelle aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 precedentemente escluse. Essa ridefinisce il quadro degli strumenti per l’accesso al lavoro e modifica radicalmente gli obiettivi perseguiti dalla pregressa disciplina, cancellando il sistema burocratico impositivo, strettamente connesso alla funzione sostanzialmente assistenziale sostitutiva dello Stato cui era improntato il precedente sistema. A quest’ultimo subentrano il concetto di collocamento mirato con i relativi strumenti di agevolazione e personalizzazione degli interventi, che si sostanziano in un’analisi delle caratteristiche del posto di lavoro e un’attivazione di azioni positive e di sostegno, nonché una rimozione di problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l’inserimento del disabile nell’attività lavorativa.
L’apporto innovativo più rilevante contenuto nella nuova legge riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva ad una modalità consensuale attraverso forme di inserimento mirato, individuazione di percorsi personalizzati volti a massimizzare le capacità lavorative della persona e, di conseguenza, il grado di funzionalità e operatività nell’ambiente lavorativo. Il quadro strutturale ed istituzionale a cui il nuovo disposto disciplinare dà origine comporta un mutamento di approccio in relazione a:
Cambia, dunque, profondamente l’approccio: le persone disabili da utenti da assistere divengono soggetti che hanno diritto al lavoro, cittadini da promuovere che possono costituire una risorsa per la collettività, valorizzandone capacità e competenze lavorative, mettendo in campo, in definitiva, una nuova interpretazione del welfarestate, più rivolto ai loro bisogni e, sicuramente, meno oneroso per la collettività.
La nuova normativa attribuisce al collocamento mirato un ruolo di primo piano, considerando le abilità e le effettive capacità del disabile in rapporto ad una concreta situazione di lavoro. Per ogni persona, la Commissione Medica di accertamento dell' invalidità annoterà in un' apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, la natura e il grado della minorazione e verranno analizzate le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili. A tal fine è stato istituito un apposito comitato tecnico composto da funzionari e esperti del settore sociale e medico legale, accanto ad altri organismi e dovrà valutare le reali capacità del lavoratore disabile e le caratteristiche dei posti disponibili, individuando percorsi personalizzati di inserimento.
Competente ad effettuare l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è la Commissione medica, operante presso la USL, insieme ad un operatore sociale, e un medico specialista nella patologia da esaminare.La legge 23/12/98 numero 448, prevede che, chi già è stato riconosciuto persona con handicap, potrà presentare un'autocertificazione attestante le condizioni personali di handicap richieste per accedere a benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie.... Per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall' INAIL.
Occorre avere l'età minima di 15 anni compiuti, aver adempiuto agli obblighi scolastici, essere iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori.
La legge numero 68/99 disciplina la materia delle assunzioni obbligatorie per i lavoratori disabili. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alla disciplina prevista dalla Legge 68/99, hanno l'obbligo di inviare agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino:
Info Dama - Centro servizi informativi per le disabilià - Provincia di Pistoia