CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
Lo scenario disegnato dalla legge 68 99

La legge 12 3 1999, numero 68 recante: Norme per il diritto al lavoro dei disabili, la cui gestione si è operativamente avviata all’inizio del corrente anno, interviene dopo un lungo lasso di tempo in cui si è scontata una complessivainadeguatezza delle politiche, dei servizi e degli strumenti normativa ed operativi, con la conseguenza di lasciare inappagati molti dei bisogni delle persone disabili. La normativa introdotta dalla legge 68 rappresenta una profonda innovazione nel settore della integrazione lavorativa dei disabili, introducendo una disciplina ispirata al concetto di collocamento mirato, cioè individualizzato in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile, ed affiancando agli strumenti che impongono un obbligo quote di riserva sulle assunzioni la previsione di misure di incentivazione per le imprese. In questo contesto, si assiste da un lato ad una riduzione percentuale della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro, per le imprese di maggiori dimensioni e dall’altro ad una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, ricomprendendo anche quelle aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 precedentemente escluse. Essa ridefinisce il quadro degli strumenti per l’accesso al lavoro e modifica radicalmente gli obiettivi perseguiti dalla pregressa disciplina, cancellando il sistema burocratico impositivo, strettamente connesso alla funzione sostanzialmente assistenziale sostitutiva dello Stato cui era improntato il precedente sistema. A quest’ultimo subentrano il concetto di collocamento mirato con i relativi strumenti di agevolazione e personalizzazione degli interventi, che si sostanziano in un’analisi delle caratteristiche del posto di lavoro e un’attivazione di azioni positive e di sostegno, nonché una rimozione di problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l’inserimento del disabile nell’attività lavorativa.

Principali innovazioni introdotte dalla legge 68 99

L’apporto innovativo più rilevante contenuto nella nuova legge riguarda il passaggio da una modalità di inserimento impositiva ad una modalità consensuale attraverso forme di inserimento mirato, individuazione di percorsi personalizzati volti a massimizzare le capacità lavorative della persona e, di conseguenza, il grado di funzionalità e operatività nell’ambiente lavorativo. Il quadro strutturale ed istituzionale a cui il nuovo disposto disciplinare dà origine comporta un mutamento di approccio in relazione a:

  • una diversa valutazione della invalidità. La valutazione delle residue capacità lavorative e delle abilità, degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell’autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo, è effettuata da apposite commissioni secondo criteri di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro;
  • la modalità di gestione del sistema di collocamento, completamente affidato alle Regioni nel quadro della riforma dei servizi pubblici per l’impiego. Sono gli organismi regionali deputati dal decreto legislativo 469/97 ad individuare nell’ambito del nuovo sistema dei servizi per l’impiego e delle relative reti informative a stabilire gli uffici competenti che provvedono alla programmazione degli interventi in oggetto nonché alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato;
  • il collocamento mirato. La nuova normativa definisce il collocamento mirato quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Il contesto operativo, in cui la nuova legge si muove, parte quindi da un approccio di tipo integrato, volto a considerare entrambi i soggetti interessati all’inserimento mirato e cioè, le persone con disabilità e, quello che genericamente viene definito il luogo di lavoro;
  • la mediazione tra domanda ed offerta. La nuova normativa sul collocamento obbligatorio delinea una strategia di azione che vede al suo centro la relazione dinamica fra la tipologia di disabilità che caratterizza il cittadino interessato, il quadro delle sue capacità e attitudini e le esigenze proprie del contesto lavorativo nel quale dovrebbe avvenire l’inserimento. Il legislatore chiede infatti ai servizi competenti di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro in questo ambito assumendo come quadro di riferimento il collocamento mirato.

Cambia, dunque, profondamente l’approccio: le persone disabili da utenti da assistere divengono soggetti che hanno diritto al lavoro, cittadini da promuovere che possono costituire una risorsa per la collettività, valorizzandone capacità e competenze lavorative, mettendo in campo, in definitiva, una nuova interpretazione del welfarestate, più rivolto ai loro bisogni e, sicuramente, meno oneroso per la collettività.

Il collocamento mirato

La nuova normativa attribuisce al collocamento mirato un ruolo di primo piano, considerando le abilità e le effettive capacità del disabile in rapporto ad una concreta situazione di lavoro. Per ogni persona, la Commissione Medica di accertamento dell' invalidità annoterà in un' apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, la natura e il grado della minorazione e verranno analizzate le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili. A tal fine è stato istituito un apposito comitato tecnico composto da funzionari e esperti del settore sociale e medico legale, accanto ad altri organismi e dovrà valutare le reali capacità del lavoratore disabile e le caratteristiche dei posti disponibili, individuando percorsi personalizzati di inserimento.

La commissione di accertamento di invalidità

Competente ad effettuare l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è la Commissione medica, operante presso la USL, insieme ad un operatore sociale, e un medico specialista nella patologia da esaminare.La legge 23/12/98 numero 448, prevede che, chi già è stato riconosciuto persona con handicap, potrà presentare un'autocertificazione attestante le condizioni personali di handicap richieste per accedere a benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie.... Per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall' INAIL.

Soggetti beneficiari
  • Disoccupati in età lavorativa affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Persone invalide del lavoro, con grado di invalidità superiore al 33%;
  • Persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • Persone non udenti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra o di servizio.

Occorre avere l'età minima di 15 anni compiuti, aver adempiuto agli obblighi scolastici, essere iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori.

I datori di lavoro
  • I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere una quota di soggetti disabili che varia secondo le dimensioni dell’azienda, in misura proporzionata al numero di dipendenti.
  • La percentuale di persone con disabilità da assumere passa dal 15% al 7%;
  • Il numero di aziende interessate dalle assunzioni obbligatorie aumenta, partendo da quelle con 15 dipendenti anziché con 35;
  • I datori di lavoro privati, previa autorizzazione degli organi competenti, possono assumere, in unità produttiva, un numero di lavoratori disabili superiore a quello proscritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità;
  • Il numero di persone con disabilità da assumere, si determina dopo aver effettuato tutte le esclusioni previste dalla legge 68/99, nnonchéda circolari o prassi amministrativa;
  • La partecipazione delle imprese private a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni, è subordinata al rispetto degli obblighi sulle assunzioni di persone con disabilità.
Inoltre

La legge numero 68/99 disciplina la materia delle assunzioni obbligatorie per i lavoratori disabili. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alla disciplina prevista dalla Legge 68/99, hanno l'obbligo di inviare agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il prospetto deve essere inviato agli uffici competenti ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO

 

seleziona la pagina
1
contatti | tasti accesso rapido | cerca nel sito | credits | area riservata

Info Dama - Centro servizi informativi per le disabilià - Provincia di Pistoia