I servizi di collocamento mirato che gestiranno il nuovo collocamento obbligatorio potranno stipulare tre tipi di convenzioni con i datori di lavoro:
Gli articoli 11 e 12 pongono la cooperativa sociale nella condizione di dover sviluppare un approccio che valorizzi la propria specificità rispetto ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale che a diverso titolo partecipano o possono partecipare al sistema locale del collocamento mirato. C'è infatti un'ampia scelta rispetto alla modalità di inserimento, chiamando in causa tutti i potenziali attori, istituzionali e non:
In particolare viene implicitamente valorizzata l'attività di formazione professionale e di riqualificazione, di tirocinio formativo e di orientamento e ciò può avere anche l'effetto di sbilanciare - se non opportunamente gestito - il sistema verso un certo tipo di strumento a scapito di altri come l'inserimento lavorativo in cooperativa sociale. Alle cooperative sociali spetta un'azione qualificata, come soggetto imprenditoriale, forte delle competenze e abilità maturate con l'inserimento lavorativo, di proporsi agli uffici pubblici competenti come interlocutore privilegiato per la stipula delle convenzioni e alle imprese come esperto nel prevedere un'ampia gamma di azioni e consulenza e supporto all'inserimento.Rispetto ai datori di lavoro soggetti all'obbligo, le cooperative sociali possono proporsi come un valido partner al quale affidarsi per l'intera progettazione del percorso di inserimento lavorativo del disabile da integrare. Si possono ipotizzare:
la verifica delle condizioni per la stipula, laddove possibile, di convenzioni basate sullo scambio con la commessa di lavoro.
Info Dama - Centro servizi informativi per le disabilià - Provincia di Pistoia